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Decreto dei ministri della giustizia e delle finanze dell’ 8 maggio 2002, onorari degli Ufficiali Giudiziari

JORT n°39 du 14 mai 2002, page 1161

 

 I ministri della Giustizia e delle finanze,

Vista la legge n° 1993-0053 del 17 maggio 1993, relativa alla promulgazione del codice sulle tasse di registro e di bollo,
Vista la legge n° 1995-0029 del 13 marzo 1995, sulla riorganizzazione della professione degli ufficiali giudiziari e con riferimento all’ art. 27,
Visto il decreto dei ministri della giustizia e delle finanze dell’ 8 aprile 1975, che fissava gliimporti degli onorari dei notai e degli ufficiali giudiziari, come modificato dal decreto del 5 aprile 1985 e il decreto del 7 febbraio 1991.

Decretano :

Articolo primo.Sono dovuti all’Ufficiale Giudiziario, oltre oltre al rimborso delle spese di registrazione e di bollo, e delle spese postali e di corrispondenza, i seguenti onorari :

Atti

Onorari

Titolo Primo – relativo alla redazione, alla trasmissione dei protesti, messa in mora, notificazioni, e atti relativi al perfezionamento di contratti                                       

Per ogni atto di protesto

  6,50

Per notifiche di atti di disdetta di contratto d’affitto o di esercizio di un diritto di prelazione

  16,50

Per ogni notifica relativa  alle procedure presso le differenti giurisdizioni e notificate alla convenuto :

 

- Cantonale

€ 6,50

- Prima  istanza e appello

 

  € 7,80

 

- Cassazione

€ 9,75

Per ogni notifica relativa  alle procedure presso le differenti giurisdizioni e notificate a persona diversa dal convenuto:

 

- Cantonale

€ 5,20

- Prima  istanza e appello

€ 6,50

- Cassazione

  7,80

Per ogni notifica relativa ad  un assegno privo di copertura

  3,90

Altri processi verbali

  7,80

Per ogni notifica da avvocato ad avvocato

  1,95

Titolo II relativo all'esecuzione dei titoli esecutiivi giudiziari e stragiudiziari

Per ogni verbale di pignoramento di mobili, di veicoli e di immobili non registrati

  11,70

Per ogni verbale di pignoramento di azienda e di nave

€ 19,50

Altri verbali di sequestro

€ 13,00

Per ogni verbale di esecuzione di titolo esecutivo giudiziario eamministrativo

 

Esecuzione reale

€ 16,25

Esecuzione in valore

  9,75

Richiesta di assistere all’esecuzione e  richiesta di  consegna e di prelievo

  9,75

Art. 2. - Se la vacazione supera la durata di tre ore, l'ufficiale giudiziario ha diritto, oltre agli onorari iniziali di cui all’art. 1, ad un terzo degli stessi per ogni ora, ogni frazione di ora si considera quale ora intera.
Dal processo verbale risulterà l’ora di inizio e quella finale delle operazioni, se manca tale indicazione l’ufficiale giudiziario non può percepire che i diritti iniziali.

Art. 3. – Per gli atti di cui all’art. 1 del presente decreto è dovuto all’ufficiale giudiziario un diritto di spostamento in €. 2,60 per vacazioni di un’ora o frazioni d’ora. Inoltre gli è dovuta un indennità di trasferta in €. 0,16 per chilometro calcolati sulla distanza per andata e ritorno a partire dall’ufficio.
Se nel corso del medesimo viaggio l’ufficiale giudiziario effettua più atti del suo ministero a richiesta di persone diverse, gli emolumenti di cui al presente articolo, sono calcolati come nel caso di spostamento a richiesta di una sola persona, ogni parte interessata é tenuta solidalmente al pagamento d'une quota del diritto di spostamento e dell’indennità di trasferta.

Art. 4. – Per ogni recupero di somma o pagamento ricevuto, sono dovuti all’ufficiale giudiziario dei diritti  calcolati secondo i seguenti tassi :

Atti

Tassi

A – Se il recupero è conseguito in  forza d'una sentenza, d'un protesto o di un atto di precetto

 

- Fino alla somma di  € 65,00

3%

- da 65,01 a 325,00 euro

2%

- da 325,01 a 650,00 euro

1%

- oltre i 650,00 euro

0.75%

B - Se il recupero non è conseguito in  forza d'una sentenza, d'un protesto o di un atto di precetto

 

- Fino alla somma di  € 65,00

4%

- da 65,01 a 325,00 euro

3%

- da 325,01 a 650,00 euro

2%

- oltre i 650,00 euro

1%

Art. 5. – L’ufficiale giudiziario ha diritto agli onorari di cui all’art.4 solo per le somme effettivamente recuperate e rimesse al creditore.

Art. 6. – In caso di vendita mobiliare o immobiliare, i diritti dell’ufficiale giudiziario sono calcolati come segue :

Actes

Taux

Vendita di bene mobile o immobile

 

- Fino alla somma di  € 65,00

5%

- da 65,01 a 325,00 euro

4%

- da 325,01 a 650,00 euro

3%

- da 650,00 fino 3.250,00 euro

2%

- oltre 3.250,00 euro

1%

Art. 7. – In caso di onorario calcolato in misura proporzionale gli onorari dell’ufficiale giudiziario sono dovuti nella misura minima di €. 6,50.

Art. 8. – I pubblici ufficiali la cui assistenza sia legalmente autorizzata, dei quali sia richiesta l’assistenza all’esecuzione, percepiscono un’ indennità forfetaria di €. 6,50.

Art. 9. - La remunerazione dovuta ai custodi dei beni pignorati è basata su quella prevista dalle leggi sul lavoro.

Art. 10. – Quando si procede alla preparazione di più copie degli atti spetta all’ufficiale giudiziario, per ogni copia, un terzo del diritto originario.

Art. 11. – Per le copie degli allegati al processo verbale da lui preparate spetta all’ufficiale giudiziario, una somme di €. 0,33 per ogni pagina della prima copia, e di  €.  0,13 per ciascuna pagina delle altre copie. Le copie di atti errate o illegibili non danno diritto a pagamento.

Art. 12. – Per gli atti compiuti al di fuori dell’orario previsto dalla legge, spetta all’ufficiale giudiziario l’aumento di un terzo degli onorari.

Art. 13. – Gli onorari non previsti dal presente decreto sono stabiliti di comune accordo con il richiedente, in mancanza sono stabiliti con decreto del presidente del tribunale di prima istanza del luogo ove l’atto è stato compiuto, in conformità alle procedure previste dallo statuto degli ufficiali giudiziari.

Art. 14. - Sono abrogate, le disposizioni relative agli onorari degli ufficiali giudiziari fissate dai precedenti decreti in data  08/04/1975, 05/04/1985 e 07/02/1991.

Art. 15. – Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Tunisina.

Tunisi,  08 maggio 2002.

Le Ministre de la Justice,
Béchir Tekari
Le Ministre des Finances,
Taoufik Baccar

Vu, Le premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

 

 

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