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I ministri della Giustizia e delle finanze,
Vista la legge n° 1993-0053 del 17 maggio 1993, relativa alla promulgazione del
codice
sulle tasse di registro e di bollo,
Vista la legge n° 1995-0029 del 13 marzo 1995, sulla riorganizzazione della
professione degli ufficiali giudiziari e con riferimento all’ art. 27,
Visto il decreto dei ministri della giustizia e delle finanze dell’ 8 aprile
1975, che fissava gliimporti degli onorari dei
notai e degli ufficiali giudiziari, come modificato dal decreto del 5 aprile
1985 e il decreto del 7 febbraio 1991.
Decretano
:
Articolo
primo. – Sono dovuti all’Ufficiale Giudiziario,
oltre oltre al rimborso delle spese di registrazione
e di bollo, e delle spese postali e di corrispondenza, i seguenti onorari :
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Atti
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Onorari
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Titolo Primo – relativo
alla redazione, alla trasmissione dei protesti, messa in mora, notificazioni,
e atti relativi al perfezionamento di
contratti
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Per ogni
atto di protesto
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€ 6,50
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Per
notifiche di atti di disdetta di contratto d’affitto
o di esercizio di un diritto di prelazione
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€ 16,50
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Per ogni
notifica relativa alle procedure presso le differenti
giurisdizioni e notificate alla convenuto :
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- Cantonale
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€ 6,50
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- Prima istanza e appello
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€ 7,80
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- Cassazione
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€ 9,75
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Per ogni
notifica relativa alle procedure presso le differenti
giurisdizioni e notificate a persona diversa dal convenuto:
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- Cantonale
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€ 5,20
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- Prima istanza e appello
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€ 6,50
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- Cassazione
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€
7,80
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Per ogni
notifica relativa ad un assegno privo
di copertura
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€
3,90
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Altri
processi verbali
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€
7,80
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Per ogni
notifica da avvocato ad avvocato
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€
1,95
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Titolo II relativo all'esecuzione dei titoli esecutiivi
giudiziari e stragiudiziari
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Per ogni verbale
di pignoramento di mobili, di veicoli e di immobili
non registrati
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€ 11,70
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Per ogni verbale
di pignoramento di azienda e di nave
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€ 19,50
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Altri
verbali di sequestro
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€ 13,00
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Per ogni
verbale di esecuzione di titolo esecutivo
giudiziario eamministrativo
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Esecuzione
reale
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€ 16,25
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Esecuzione
in valore
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€
9,75
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Richiesta
di assistere all’esecuzione e richiesta
di consegna e di prelievo
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€
9,75
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Art. 2. - Se la vacazione supera la durata
di tre ore, l'ufficiale giudiziario ha diritto, oltre agli onorari iniziali
di cui all’art. 1, ad un terzo degli stessi per ogni ora, ogni frazione di ora si considera quale ora intera.
Dal processo verbale risulterà l’ora di inizio e
quella finale delle operazioni, se manca tale indicazione l’ufficiale giudiziario
non può percepire che i diritti iniziali.
Art. 3. – Per gli atti di cui all’art. 1
del presente decreto è dovuto all’ufficiale
giudiziario un diritto di spostamento in €. 2,60 per vacazioni di un’ora o
frazioni d’ora. Inoltre gli è dovuta un indennità di
trasferta in €. 0,16 per chilometro calcolati sulla
distanza per andata e ritorno a partire dall’ufficio.
Se nel corso del medesimo viaggio l’ufficiale giudiziario effettua
più atti del suo ministero a richiesta di persone diverse, gli emolumenti di
cui al presente articolo, sono calcolati come nel caso di spostamento a
richiesta di una sola persona, ogni parte interessata é tenuta solidalmente
al pagamento d'une quota del diritto di spostamento e dell’indennità di
trasferta.
Art. 4. – Per ogni recupero di somma o
pagamento ricevuto, sono dovuti all’ufficiale
giudiziario dei diritti calcolati
secondo i seguenti tassi :
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Atti
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Tassi
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A – Se il recupero è conseguito in forza d'una sentenza, d'un protesto o di
un atto di precetto
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- Fino
alla somma di € 65,00
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3%
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- da 65,01
a 325,00 euro
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2%
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- da 325,01
a 650,00 euro
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1%
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- oltre i
650,00 euro
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0.75%
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B - Se il recupero non è conseguito in forza d'una sentenza, d'un protesto o di
un atto di precetto
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- Fino
alla somma di € 65,00
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4%
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- da 65,01
a 325,00 euro
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3%
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- da 325,01
a 650,00 euro
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2%
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- oltre i
650,00 euro
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1%
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Art. 5. – L’ufficiale giudiziario ha
diritto agli onorari di cui all’art.4 solo per le
somme effettivamente recuperate e rimesse al creditore.
Art. 6. – In caso di vendita mobiliare o
immobiliare, i diritti dell’ufficiale giudiziario sono calcolati come segue :
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Actes
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Taux
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Vendita di bene mobile o immobile
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- Fino
alla somma di € 65,00
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5%
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- da 65,01
a 325,00 euro
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4%
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- da 325,01
a 650,00 euro
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3%
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- da
650,00 fino 3.250,00 euro
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2%
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- oltre
3.250,00 euro
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1%
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Art. 7. – In caso di onorario
calcolato in misura proporzionale gli onorari dell’ufficiale giudiziario sono
dovuti nella misura minima di €. 6,50.
Art. 8. – I pubblici ufficiali la cui
assistenza sia legalmente autorizzata, dei quali sia
richiesta l’assistenza all’esecuzione, percepiscono un’ indennità forfetaria
di €. 6,50.
Art. 9. - La remunerazione dovuta ai
custodi dei beni pignorati è basata su quella prevista dalle leggi sul lavoro.
Art. 10. – Quando si procede alla
preparazione di più copie degli atti spetta all’ufficiale
giudiziario, per ogni copia, un terzo del diritto originario.
Art. 11. – Per le copie degli allegati al
processo verbale da lui preparate spetta all’ufficiale giudiziario, una somme di €. 0,33 per ogni pagina della prima copia, e
di €.
0,13 per ciascuna pagina delle altre copie. Le copie di atti errate o illegibili non danno
diritto a pagamento.
Art. 12. – Per gli atti compiuti al di
fuori dell’orario previsto dalla legge, spetta all’ufficiale giudiziario l’aumento
di un terzo degli onorari.
Art. 13. – Gli onorari non previsti dal
presente decreto sono stabiliti di comune accordo con il richiedente, in
mancanza sono stabiliti con decreto del presidente del tribunale di prima istanza del luogo ove l’atto è stato compiuto, in
conformità alle procedure previste dallo statuto degli ufficiali giudiziari.
Art. 14. - Sono abrogate, le disposizioni relative agli onorari degli ufficiali giudiziari fissate
dai precedenti decreti in data 08/04/1975,
05/04/1985 e 07/02/1991.
Art. 15. – Il presente decreto entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina.
Tunisi, 08 maggio 2002.
Le Ministre de la Justice,
Béchir Tekari
Le Ministre des Finances,
Taoufik Baccar
Vu, Le premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
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