MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/511B91E9/CorteCostCongediParentali.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
|
ANNO 2005 REPU=
BBLICA
ITALIANA IN N=
OME
DEL POPOLO ITALIANO composta
dai signori: &n=
bsp;
-
Fernanda  =
;
CONTRI Presidente &n=
bsp;
-
Guido &n=
bsp;  =
;
NEPPI MODONA Giudice &n=
bsp;
- Piero Alberto &nbs=
p;
CAPOTOSTI &nbs=
p;
" &n=
bsp;
- Annibale &=
nbsp; &nbs=
p;
MARINI =
" &n=
bsp;
-
Franco &=
nbsp;
BILE &nb=
sp; =
" &n=
bsp;
- Giovanni Maria=
FLICK &n=
bsp;  =
;
" &n=
bsp;
- Francesco &n=
bsp;  =
;
AMIRANTE  =
;
" &n=
bsp;
-
Romano &=
nbsp;
VACCARELLA &nb=
sp;
" &n=
bsp;
-
Paolo &n=
bsp;  =
;
MADDALENA &nbs=
p;
" &n=
bsp;
-
Alfio &n=
bsp;  =
;
FINOCCHIARO &n=
bsp;
" &n=
bsp;
- Alfonso &n=
bsp;
QUARANTA &nbs=
p;
" &n=
bsp;
-
Franco &=
nbsp;
GALLO &n=
bsp;  =
;
" ha
pronunciato la seguente SENT=
ENZA nel
giudizio di legittimita’ costituzionale
dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Tes=
to
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dell=
a maternita’ e paternita=
8217;,
a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con
ordinanza dell'8 luglio 2004 dalla Corte di appello di Torino nel
procedimento civile vertente tra M. C. e l'INPS, iscritta al n. 872 del
registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2004. &n=
bsp;  =
;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 20=
05 il
Giudice relatore Fernanda Contri. R=
itenuto
in fatto &n=
bsp;
1. – &n=
bsp;
Il giudice rimettente premette in fatto di essere investito dell'appello
avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale e’ stata rigettata la domanda proposta dalla
ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire, in
maniera continuativa o frazionata e per il periodo massimo di due anni, d=
el
congedo straordinario retribuito, previsto dall'art. 80, comma 2, della l=
egge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio ann=
uale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), dall'art. 4-bis
della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita’ e della pater=
nita’,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tem=
pi
delle citta’) e dall'art. 42, commi 5 e=
6,
del d.lgs. n. 151 del 2001; che il congedo era
stato richiesto dalla ricorrente al fine di prestare assistenza al fratel=
lo
convivente, portatore di handicap grave, essendo orfano di padre e=
non
potendo provvedervi la madre, la quale necessitava a
sua volta di assistenza; che il Tribunale aveva respinto la domanda,
ritenendo di non poter accedere alla interpretazione estensiva della
disposizione, prospettata dalla difesa della ricorrente, secondo la quale=
il
requisito della “scomparsa” puo’=
span>
ritenersi integrato anche ove il genitore in vita sia oggettivamente
impossibilitato a prestare assistenza al figlio handicappato. Il giudice =
a
quo precisa poi che nelle more del giudizio la madre della ricorrente=
e’ stata riconosciuta invalida totale, con &n=
bsp;
Cio’ premesso, &n=
bsp;
A giudizio del rimettente, la disposizione in esame si porrebbe in contra=
sto
con l'art. 3 della Costituzione, perche’
irragionevolmente regola in modo difforme situazioni fra loro analoghe, q=
uali
sono quella del genitore deceduto o assente e quella del genitore totalme=
nte
inabile, pur essendo comune ad entrambe le ipotesi l'=
impossibilita’
del genitore di provvedere all'assistenza del figlio handicappato. &=
nbsp;
Considerato in diritto &n=
bsp;
1. – &n=
bsp;
Ad avviso della Corte rimettente, il trattamento operato dalla norma
censurata, che riconosce ai fratelli e alle sorelle del disabile il dirit=
to
al congedo straordinario solo nell'ipotesi di morte dei genitori e non
equipara ad essa l'ipotesi del genitore totalm=
ente
inabile ed incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato,
sarebbe irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza. &n=
bsp;
2. – La questione e’ fondata. &n=
bsp;
2.1. – La ratio legis della
disposizione normativa in esame consiste nel favorire l'assistenza al
soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad =
un
congedo straordinario – rimunerato in misura corrispondente all'ult=
ima
retribuzione e coperto da contribuzione figurativa – che, all'evide=
nte
fine di assicurare continuita’ nelle cu=
re e
nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica=
del
soggetto diversamente abile, e’ riconosc=
iuto
non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore pa=
dre
ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle so=
relle
conviventi. &n=
bsp;
La norma censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e atecnico il termine “scomparsa”, non pr=
ende
in considerazione il caso in cui uno dei genitori, pur essendo in vita, si
trovi tuttavia nella oggettiva impossibilita’
di prestare assistenza al figlio, in quanto a sua volta totalmente inabil=
e:
occorre percio’ verificare se tale omis=
sione
risulti sorretta da una idonea e ragionevole giustificazione. &n=
bsp;
2.2. – Questa Corte, nel sottolineare l'esigenza costituzionale di
tutela dei soggetti deboli, ha posto in luce, fin dalla sentenza n. 215 d=
el &n=
bsp;
L'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione=
del
soggetto disabile e’ stato posto in rili=
evo
nella sentenza n. 350 del 2003 – in tema di concessione del benefic=
io
della detenzione domiciliare alla madre condannata e, nei casi previsti, =
al
padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap
totalmente invalidante – nella quale si e’ affermato che la
salute psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante <=
span
class=3DSpellE>puo’ essere notevolmente pregiudicata dalla
mancanza di cure da parte della madre e che «in questa prospettiva,=
la possibilita’ di concedere la detenzione domic=
iliare
al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato,
appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma
dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine socia=
le
che impediscono il pieno sviluppo della personalita&=
#8217;».
&n=
bsp;
2.3. – La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituent=
e la
finalita’ perseguita dalla legge 5 febb=
raio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la no=
rma
in esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi
economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta
fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di ha=
ndicap.
Tra tali interventi si inscrive il diritto al
congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di
concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un piu’ incisivo e adeguato sostegno, come quell=
a,
prospettata dal giudice rimettente, nella quale la presenza del genitore
totalmente invalido e privo di autonomia - che nella specie ha altresi’ diritto ad assistenza - esclude che
possano beneficiare dell'agevolazione in esame il fratello o la sorella
conviventi del soggetto diversamente abile, benche=
8217;
questi si diano cura di entrambi. &n=
bsp;
Ai fini della tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve
essere considerata alla stregua dell'accertata impos=
sibilita’
dello stesso ad occuparsi del soggetto handica=
ppato.
E' dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo in
esame, che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle
sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori cosi’ non estendendo la tutela al caso di gen=
itori
impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una
situazione che esige la medesima protezione di quella=
esplicitata
nella norma. la
corte costituzionale  =
;
dichiara l'illegittimita’ costituz=
ionale
dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Tes=
to
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dell=
a maternita’ e paternita=
8217;,
a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in=
cui
non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con
soggetto con handicap in situazione di gravit=
a’
a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano
impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perche’ totalmente inabili. &n=
bsp;
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal=
azzo
della Consulta, l'8 giugno 2005. F.to: Presi=
dente
e Redattore, Fernanda CONTRI Cance=
lliere,
Giuseppe DI PAOLA Depositata in Cancelleria il 16 gi=
ugno
2005. Il Direttore della Cancelleria F.to=
span>: DI PAOLA |