MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/511B91E9/CorteCostCongediParentali.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" SENTENZA N

S= ENTENZA N. 233

ANNO 2005

REPU= BBLICA ITALIANA

IN N= OME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITU= ZIONALE

composta dai signori:

 &n= bsp;  -       Fernanda           = ;           CONTRI Presidente

 &n= bsp;  -       Guido           &n= bsp;            = ;   NEPPI MODONA  Giudice

 &n= bsp;  -       Piero Alberto   &nbs= p; CAPOTOSTI          &nbs= p;       "

 &n= bsp;  -       Annibale &= nbsp;           &nbs= p;         MARINI          =    "

 &n= bsp;  -       Franco           &= nbsp;  BILE           &nb= sp;            =      "

 &n= bsp;  -       Giovanni Maria=    FLICK           &n= bsp;            = ;   "

 &n= bsp;  -       Francesco    &n= bsp;            = ;    AMIRANTE           = ;         "

 &n= bsp;  -       Romano           &= nbsp;            VACCARELLA          &nb= sp;      "

 &n= bsp;  -       Paolo           &n= bsp;            = ;    MADDALENA          &nbs= p;       "

 &n= bsp;  -       Alfio           &n= bsp;            = ;     FINOCCHIARO          &n= bsp;    "

 &n= bsp;  -       Alfonso &n= bsp;           QUARANTA         &nbs= p;         "

 &n= bsp;  -       Franco           &= nbsp;  GALLO           &n= bsp;            = ;  "

ha pronunciato la seguente

SENT= ENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Tes= to unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dell= a maternita’ e paternita&#= 8217;, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza  dell'8 luglio 2004 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra M. C. e l'INPS, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2004.=

 &n= bsp;            = ;          Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 20= 05 il Giudice relatore Fernanda Contri.=

R= itenuto in fatto

 &n= bsp;  1. – La Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con ordinanza emessa l'8 luglio 2004, ha solleva= to, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questi= one di legittimita’ costituzionale dell'art. 4= 2, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e paternita&#= 8217;, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in= cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fru= ire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipote= si in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato, p= erche’ totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1 della le= gge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita’ di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

 &n= bsp;  Il giudice rimettente premette in fatto di essere investito dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale e’ stata rigettata la domanda proposta dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire, in maniera continuativa o frazionata e per il periodo massimo di due anni, d= el congedo straordinario retribuito, previsto dall'art. 80, comma 2, della l= egge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio ann= uale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), dall'art. 4-bis della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita’ e della pater= nita’, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tem= pi delle citta’) e dall'art. 42, commi 5 e= 6, del d.lgs. n. 151 del 2001; che il congedo era stato richiesto dalla ricorrente al fine di prestare assistenza al fratel= lo convivente, portatore di handicap grave, essendo orfano di padre e= non potendo provvedervi la madre, la quale necessitava a sua volta di assistenza; che il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo di non poter accedere alla interpretazione estensiva della disposizione, prospettata dalla difesa della ricorrente, secondo la quale= il requisito della “scomparsa” puo’ ritenersi integrato anche ove il genitore in vita sia oggettivamente impossibilitato a prestare assistenza al figlio handicappato. Il giudice = a quo precisa poi che nelle more del giudizio la madre della ricorrente= e’ stata riconosciuta invalida totale, con necessita’ di assistenza continua, per l'impo= ssibilita’ di compiere da sola atti quotidiani della vita.

 &n= bsp;  Cio’ premesso, la Corte d'appello os= serva che l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel subordinare alla “scomparsa” dei genitor= i il diritto dei fratelli o delle sorelle del soggetto handicappato grave a godere del congedo previsto dalla stessa disposizion= e, postula la morte o quantomeno l'assenza dei genitori, cui non e’ equiparabile l'ipotesi del genitore totalmente inabile ed incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.

 &n= bsp;  A giudizio del rimettente, la disposizione in esame si porrebbe in contra= sto con l'art. 3 della Costituzione, perche’ irragionevolmente regola in modo difforme situazioni fra loro analoghe, q= uali sono quella del genitore deceduto o assente e quella del genitore totalme= nte inabile, pur essendo comune ad entrambe le ipotesi l'= impossibilita’ del genitore di provvedere all'assistenza del figlio handicappato. <= /o:p>

&= nbsp;   Considerato in diritto

 &n= bsp;  1. – La Corte d'appello di Torino dubita della legittimita’<= /span> costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 20= 01, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e paternita’, a norma dell'articolo 15 della le= gge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato, p= erche’ totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1 della le= gge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita’ di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

 &n= bsp;  Ad avviso della Corte rimettente, il trattamento operato dalla norma censurata, che riconosce ai fratelli e alle sorelle del disabile il dirit= to al congedo straordinario solo nell'ipotesi di morte dei genitori e non equipara ad essa l'ipotesi del genitore totalm= ente inabile ed incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato, sarebbe irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza.

 &n= bsp;  2. – La questione e’ fondata.=

 &n= bsp;  2.1. – La ratio legis della disposizione normativa in esame consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad = un congedo straordinario – rimunerato in misura corrispondente all'ult= ima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa – che, all'evide= nte fine di assicurare continuita’ nelle cu= re e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica= del soggetto diversamente abile, e’ riconosc= iuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore pa= dre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle so= relle conviventi.

 &n= bsp;  La norma censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e atecnico il termine “scomparsa”, non pr= ende in considerazione il caso in cui uno dei genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella oggettiva impossibilita’ di prestare assistenza al figlio, in quanto a sua volta totalmente inabil= e: occorre percio’ verificare se tale omis= sione risulti sorretta da una idonea e ragionevole giustificazione.<= /span>

 &n= bsp;  2.2. – Questa Corte, nel sottolineare l'esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, ha posto in luce, fin dalla sentenza n. 215 d= el 1987, in tema di= diritto alla frequenza scolastica dei portatori di handicap, che i fattori= di recupero e di superamento della emarginazione = di questi ultimi sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione ma anche dal pieno ed effettivo inserimento dei medesimi anzitutto nella famiglia e, quindi, nel mondo scolastico ed in quello del lavoro, precisando che l'esigenza di socializzazione puo’ essere attuata solo rendendo doverose le misure di integrazione e di sost= egno a loro favore. L'applicazione di tali principi ha co= si’ consentito il riconoscimento in capo ai portatori di handicap di diritti e di provvidenze economiche, la cui mancata previsione normativa = si e’ reputata non conforme a Costituzione, risolvendosi in un inammissibile impedimento all'eff= ettivita’ dell'assistenza e dell'integrazione (sentenze n. 467 e n. 329 del 2002, n. 167 del 1999).

 &n= bsp;  L'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione= del soggetto disabile e’ stato posto in rili= evo nella sentenza n. 350 del 2003 – in tema di concessione del benefic= io della detenzione domiciliare alla madre condannata e, nei casi previsti, = al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante – nella quale si e’ affermato che la salute psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante <= span class=3DSpellE>puo’ essere notevolmente pregiudicata dalla mancanza di cure da parte della madre e che «in questa prospettiva,= la possibilita’ di concedere la detenzione domic= iliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine socia= le che impediscono il pieno sviluppo della personalita&= #8217;».

 &n= bsp;  2.3. – La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituent= e la finalita’ perseguita dalla legge 5 febb= raio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la no= rma in esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di ha= ndicap. Tra tali interventi si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un piu’ incisivo e adeguato sostegno, come quell= a, prospettata dal giudice rimettente, nella quale la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia - che nella specie ha altresi’ diritto ad assistenza - esclude che possano beneficiare dell'agevolazione in esame il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benche&#= 8217; questi si diano cura di entrambi.

 &n= bsp;  Ai fini della tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell'accertata impos= sibilita’ dello stesso ad occuparsi del soggetto handica= ppato. E' dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo in esame, che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori cosi’ non estendendo la tutela al caso di gen= itori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella= esplicitata nella norma.

per questi motivi<= o:p>

la corte costituzionale

 = ;   dichiara l'illegittimita’ costituz= ionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Tes= to unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dell= a maternita’ e paternita&#= 8217;, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in= cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravit= a’ a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perche’ totalmente inabili.=

 &n= bsp;  Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal= azzo della Consulta, l'8  giugno 2005.

=  

F.to:

Presi= dente e Redattore, Fernanda CONTRI

=  

Cance= lliere, Giuseppe DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 16 gi= ugno 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA