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Ordinanza del 12 marzo 2004, n.97 della Consulta
di Francesco Laquidara
Con ordinanza 97 del 2004 di rigetto, la Corte Costituzionale ha riconfermato il suo consolidato orientamento nel senso che: <<le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte della Consulta, e cioè che "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario" >>, ribadendo la propria sentenza 477 del 2002 e l’ancor più recente sentenza n.28 del 2004.
Con questa ordinanza la Corte Costituzionale conferma il suo recente orientamento giurisprudenziale secondo cui: quando la legge fissa dei termini per la notifica di un atto processuale il notificante si trova ad avere eseguito le incombenze di legge sin dal momento in cui deposita nell’ufficio dell’ufficiale giudiziario l’atto da notificare. Cioè per il notificante il computo dei termini si interrompe con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; mentre per il destinatario resta quello della ricezione della notifica. In altri termini se per il notificante la prescrizione si ha per effettuata con la consegna dell’atto all’ufficio NEP, per il destinatario il computo dei termini decorre alla data di formale ricezione dell’atto, ove sia obbligato ad una ulteriore attività processuale (di eventuale replica).
Nell’ambito del processo civile abbiamo che:
Notificante = è la parte processuale che avvalendosi dell’opera dell’ufficiale giudiziario deposita un atto presso l’UNEP richiedendone la notifica ad una delle parti;
Destinatario= è la
parte processuale alla quale l’atto è indirizzato;
Notificatore = è l’organo che procede alla notificazione;
Notificazione= attività con la quale si fa pervenire ad una delle parti
un atto processuale; da non confondere con la significazione;
Notifica= Verbale di pubblica certificazione di consegna formale o materiale
di atto processuale;
Significazione= attività di consegna con contemporaneo verbale certificante
l’effettiva conoscenza, in capo al destinatario, del contenuto dell’atto
processuale.
Di seguito il testo dell'ordinanza in questione
ORDINANZA N. 97 - ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Gustavo
ZAGREBELSKY Presidente
-
Valerio ONIDA Giudice
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 17 marzo 2003 dal Giudice di pace di Correggio nel procedimento civile vertente tra Benassi Dante e l’Impresa Edile "Rocco" di Terracciano Rocco, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Giudice di pace di Correggio, con ordinanza del 17 marzo 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario";
che, nel giudizio a quo, dovrebbe essere dichiarata l’inammissibilità di una opposizione a decreto ingiuntivo, notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., risultando dalla relata di notifica che le relative operazioni, iniziate entro il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto, si sono concluse, con l’invio da parte dell’ufficiale giudiziario della prescritta raccomandata con avviso di ricevimento, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.;
che ad avviso del rimettente – il quale richiama la sentenza di questa Corte n. 477 del 2002, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – anche nel caso della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. dovrebbe ritenersi lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto decadenziale possa conseguire – come appunto si verificherebbe nel caso di specie – al ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante ma all’ufficiale giudiziario.
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che – per effetto della sentenza n. 477 del 2002, richiamata dal rimettente – "risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario" (sentenza n. 28 del 2004);
che, conseguentemente, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali – ivi compresa quella censurata dall’odierno rimettente – vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, (…), al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario" (così, ancora, la citata sentenza n. 28 del 2004);
che pertanto – ed a prescindere dall’evidente erroneità del presupposto interpretativo da cui il rimettente muove, là dove mostra di ritenere che il momento perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 del codice di procedura civile sia rappresentato dalla ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata contenente l’avviso e non piuttosto, come è diritto vivente, dalla sua spedizione – la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Correggio con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.