6 aprile 2004

Congedo straordinario di due anni per i genitori dei portatori di handicap - Chiarimenti Inps

L'art. 3, comma 106, della L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha previsto che per conseguire il congedo straordinario di due anni da parte dei lavoratori con figli portatori di handicap, non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL o, nel caso di portatori di handicap affetti dalla sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del curante o, per i grandi invalidi, dalla data del provvedimento ministeriale attestante tale stato.
In merito, fermo restando quanto previsto dall'art. 42 del T.U. sulla maternità e paternità, la circolare INPS n. 20 del 3 febbraio 2004, ribadisce che l'attestazione circa lo stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte degli organismi o soggetti sopra indicati, secondo le modalità finora previste in materia. Ad esempio non sono considerate valide le certificazioni attestanti l'invalidità civile sia pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto all'accompagnamento.
Inoltre nell'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della L. n. 350/2003 (1° gennaio 2004), gli interessati abbiano presentato la domanda per il congedo straordinario in assenza del requisito relativo alla decorrenza del periodo temporale di cinque anni - ora abolito - e la domanda sia stata respinta proprio in relazione alla mancanza di tale requisito, gli interessati devono presentare una nuova domanda, con l'indicazione dei periodi di cui intendono fruire.
Eventuali periodi di congedo, retribuito o meno (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 53/2001), fruiti prima dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 106 della legge finanziaria
2004 in assenza del requisito dei cinque anni, non potranno essere trasformati in congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001.
L'Istituto precisa che i modelli Hand 4 e Hand 5 aggiornati saranno trasmessi successivamente
.

9 Marzo 2004

Assegno per il secondo figlio - Disposizioni attuative

L'art. 21 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ha concesso un assegno pari ad € 1.000 per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie. Il comma 5 del citato art. 21, indicato quale fonte delle disposizioni di attuazione del beneficio uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Pertanto, i ministeri suddetti hanno emanato il D.M. 28 novembre 2003 (pubblicato sulla G.U. del 26 gennaio 2004, n. 20) che affida al comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, del D.L. n. 269/2003, in capo alla madre al momento del parto o dell'adozione.

Entro dieci giorni, poi, il Comune deve comunicare all'Inps i dati in suo possesso. La comunicazione è effettuata per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico, tuttavia, in caso di impossibilità dell'utilizzo di tali modalità di trasmissione, il comune prende contatti con la direzione provinciale dell'Inps competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti.

Infine, l'Inps, sulla base dei dati forniti dai comuni ed entro trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, provvede, attraverso le proprie strutture, all'erogazione dell'assegno in un'unica soluzione.
Per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti.
Al fine di consentire l’erogazione dell’assegno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all’Inps e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse necessarie.
L'assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito.

Riscatto della laurea ai fini previdenziali

Tutti i lavoratori autonomi o dipendenti, i liberi professionisti senza cassa di categoria e anche gli ex co.co.co. possono riscattare il periodo degli studi universitari ai fini previdenziali.
La domanda può essere presentata in qualunque momento all’istituto di previdenza, unitamente al certificato di laurea e agli altri documenti richiesti.<
Il calcolo della somma da pagare è piuttosto complesso e tiene conto dell’età, della retribuzione degli ultimi dodici mesi e del sesso.
In sostanza si tratta di versare i contributi per gli anni necessari per la laurea conseguita, solo quelli previsti dal corso di studio e non i fuori corso.
Il costo dell’operazione è totalmente deducibile ai fini irpef.
Poiché la somma da pagare è direttamente correlata al reddito e all’età converrebbe effettuare il riscatto appena si comincia a lavorare, quando il reddito è più basso.
A titolo di esempio diciamo che un persona di trenta anni che abbia un reddito di 25.000 euro dovrà pagare circa 30.000 euro per il riscatto di quattro anni di università.
Con l’aumento dell’età e del reddito i costi crescono in proporzione.
Il pagamento può essere effettuato entro due mesi dalla definizione della pratica oppure può essere dilazionato fino a sessanta rate mensili che comportano un interesse aggiuntivo del 3,5%.

 

10 Febbraio 2004

Da quest’anno aumentano i costi per chi acquista casa, infatti sono cambiati i parametri catastali che permettono di evitare gli accertamenti da parte del fisco. Da quest’anno per evitare accertamenti sarà necessario dichiarare negli atti di compravendita:
- terreni non edificabili: il reddito dominicale deve essere moltiplicato per 82,5 e non più per 75 come fin ad ora;
- immobili con classificazione catastale A, B, C (eccetto A/10 e C1), 110 volte la rendita catastale rivalutata de 5%;
- unità classificate nelle categorie A/10 e D, 55 volte la rendita catastale rivalutata de 5%;
- categorie C/1 e E, 37,4 volte la rendita catastale rivalutata de 5%;
Non cambia nulla per Irpef e Ici.

 

Avete commesso errori nella vostra dichiarazione dei redditi 2003?
Il D.P.R. 435 del 2001 consente di presentare una nuova dichiarazione entro i termini di presentazione dell’Unico 2004 con cui potete correggere gli errori. Non pagherete sanzioni e l’eventuale credito emergente potrà essere utilizzato in compensazione.

 

A partire dal 1° gennaio 2004 il tasso di interesse legale è passato dal 3 al 2,5%

 

Sono previsti contributi statali per l’acquisto o il noleggio di apparecchiature informatiche o telematiche:
150 euro per chi quest’anno acquista o noleggia un decoder per il digitale terrestre,
75 euro per chi quest’anno acquista o noleggia un apparecchio per la trasmissione o ricezione Internet in banda larga,
sconti e agevolazioni rateali per gli insegnanti che acquistano un portatile destinato alla didattica,
Bisogna attendere un apposito decreto previsto dalla legge 350/2003.

 

Nel supplemento ordinario n. 193 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19/12/2003 sono state pubblicate le nuove tabelle ACI con i costi chilometrici per il 2004.

 

Lunedì 16 febbraio scade il termine per il ravvedimento operoso, omessi tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute da versare entro il 16 gennaio scorso. Ci si può regolarizzare versando le somme dovute più la sanzione ridotta (3,75%) e gli interessi del 2,5% annuo dal 17 gennaio al giorno dell’effettivo pagamento.
Utilizzate questi codici:
8901 - sanzione pecuniaria Irpef
8902 - sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8903 - sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
8904 - sanzione pecuniaria IVA
8906 - sanzione pecuniaria sostituti d’imposta.