Offerte reali       Il Collega Vincenzo Castellano, già a suo tempo giustamente celebre per i suoi vittoriosi ricorsi in materia di percentuale, ci invia una interessante sentenza (cliccare per credere) del tribunale di Vasto, al quale è addetto, in materia di compenso delle offerte reali.       La questione richiede un minimo di spiegazione per evitare che una lettura affrettata del provvedimento induca ad un’interpretazione contraria a quella corretta.         Il Collega è un fautore della tesi che non tutte le attività svolte dall’U.G. sono soggette alle nostre tariffe ordinarie e ritiene che alcune prestazioni, come appunto le offerte reali siano “parallele” a quelle propriamente di istituto, tali da rientrare nell’ambito del lavoro autonomo, sia pure svolto in qualità di pubblico ufficiale.         Quindi in occasione di alcune offerte reali da lui effettuate invece di applicare i diritti ordinari ha ritenuto di chiedere al giudice la liquidazione del compenso, naturalmente unendo alla richiesta argomentazioni adeguate e fondate anche sulla mancanza di una tariffa di riferimento a tali attività, stragiudiziali e considerate lavoro autonomo.         Argomentazioni tanto adeguate che il giudice ha respinto la richiesta del Collega, ma, si badi bene, non sul presupposto della sua infondatezza, ma solo in relazione all’ inesistenza di una tariffa di riferimento valida anche per gli U.G.
        Infatti il giudice ha affermato, semplicemente,
che in realtà esiste una tariffa che prevede un compenso per
le attività di offerta reale, quella
notarile, e che, trattandosi di attività stragiudiziali
e non regolate contrattualmente per gli UG, quella può essere
applicata anche alle offerte reali effettuate dall’Ufficiale Giudiziario
in base al principio generale della corrispondenza di pari trattamento
retributivo a paritarie prestazioni lavorative. Pertanto, secondo il
tribunale di Vasto, il Collega non deve richiedere al giudice la liquidazione
del compenso per le offerte reali, ma applicare la tariffa notarile
alla prestazione.
        Si aprano ora le danze per chi vorrà
dire la sua e spaccare il capello in quattro sull’argomento.         a) il Collega ha sbagliato, se non carpito la buona fede dei giudici di Vasto.         b) dovrà, quantomeno, sottoporre a tassazione (3%, Irpef e altro) gli onorari incassati,         c) esaminare la questione se detti onorari vadano ripartiti con i colleghi C1.         d) la ripartizione di cui al punto c) potrebbe, in alcuni casi, riguardare anche i B3 ?         e) proporre plurimi quesiti al ministero sui precedenti punti a), b), c) e d).
        f) ignorare i punti di cui sopra e riflettere su come utilizzare positivamente
il risultato conseguito dal Collega quale assaggio della Libera Professione. Pino Lobrano (giugno 2004) |
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